Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato in seguito alla pubblicazione del Decreto dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 188 del 02.03.2023 con il quale è stato adottato l’Elenco dei Comuni Turistici della Sicilia nel quale è ricompreso anche il Comune di Santa Flavia. 2. Il presente regolamento rientra nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche e integrazioni. 3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta
1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extraalberghiere ubicate nel territorio del Comune di Santa Flavia, quali, a titolo esemplificativo, quelle individuate e definite dalla legge regionale 6 aprile 1996 n, 27 art. 3 e successive modifiche e integrazioni (alberghi, motels, villaggialbergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. 3. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 4. L'imposta di soggiorno si applica per l’intero anno solare, con esclusione dei periodi dal 01 gennaio al 28 febbraio e dal 01 novembre al 31 dicembre. In fase di prima applicazione, solamente per l’anno 2023, l’imposta si applica a decorrere dal 01 luglio 2023. 5. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Flavia, fino ad un massimo di 6 (sei) pernottamenti consecutivi.
Articolo 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 23/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Santa Flavia, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2. 2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta. 3. Anche ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, e s.m.i., il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 4. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017, e s.m.i., deve essere nominato un rappresentante fiscale.
Articolo 4
Misura dell'imposta
1. L' imposta di soggiorno viene corrisposta per il periodo ricompreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del presente Regolamento. 2. L'imposta di soggiorno è fissata in fase di prima applicazione nell’importo pari ad euro 2,00 a notte per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture di cui all’articolo 2 del presente regolamento. 3. Rimangono in capo al Consiglio Comunale la disciplina per l’individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre è demandata alla Giunta Comunale l’approvazione e la misura delle variazioni delle tariffe. 4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
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